Non ammissibile la prova per testi della rappresentanza del socio in assemblea

Corte di Cassazione, Sezioni VI, Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5621

La regola secondo la quale il potere di rappresentanza dei soci in assemblea deve essere conferito per iscritto (e i documenti relativi devono essere conservati dalla società) esprime un principio generale (già desumibile dagli artt. 2372 e 2486, comma 2, cod. civ., per le s.p.a e ora anche 2479 bis cod. civ. per le s.r.l.), sicché è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che un socio è stato rappresentato in assemblea da altra persona, tranne che in caso di perdita incolpevole del documento (vedi art. 2724 n. 3 cod. civ.).

Come possiamo aiutarti?
Contattaci