Pubblicata sentenza 87/2022 della Corte costituzionale in materia di sospensioni di pignoramenti immobiliari

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del d.l. 137/2020, convertito in l. 176/2020, nella parte in cui sancisce l’inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare» avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia fino al 25 dicembre 2020.

La norma censurata determina un’irragionevole disparità di trattamento (dunque in violazione dell’art. 3 della Costituzione) tra i creditori che hanno notificato il pignoramento sugli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore tra il 25 ottobre e il 25 dicembre 2020, che subirebbero la «sanzione» dell’inefficacia dell’atto, ed i creditori che hanno notificato lo stesso in una data precedente o successiva a quelle indicate.

Assume, inoltre, il giudice a quo la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto l’impossibilità, nel predetto periodo, di pignorare l’abitazione del debitore pregiudica la garanzia del credito, atteso che non si produrrebbe l’inefficacia, nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, degli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento quale prevista dall’art. 2913 del codice civile.

La norma censurata viola, inoltre, l’art. 3 Cost., poiché, allo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, contempla una conseguenza eccessivamente pregiudizievole per il creditore, che non si pone in necessaria correlazione con siffatta finalità di tutela.

Infatti, il predetto diritto, certamente meritevole di speciale protezione, costituendo esso un «diritto sociale» incluso nel catalogo dei diritti inviolabili, per un verso non viene meno per effetto della sola apposizione del vincolo del pignoramento e, per l’altro, era già adeguatamente tutelato, nello stesso periodo, dalla proroga della sospensione delle relative procedure esecutive, oltre che dalla sospensione dell’esecuzione dell’ordine di rilascio dell’immobile.

Il bilanciamento tra i diritti coinvolti è stato così operato dal legislatore, che pure gode in questa materia di ampia discrezionalità, in maniera manifestamente irragionevole, con la previsione, in danno del creditore, di una sanzione processuale (l’inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare») che, rispetto alla finalità perseguita, comprime il diritto del creditore procedente in misura eccessiva.

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