Fallimento: l’indicazione del titolo della prelazione deve essere verificata dal giudice

Corte di Cassazione, Sesta Sezione, Ordinanza 26 aprile 2022, n. 13043

Alcuni ricorrenti deducono in giudizio la violazione delle norme in materia di processo fallimentare e in tema di violazione delle prove, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato esposto in modo specifico il titolo del privilegio del credito.

La doglianza è fondata. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di formazione dello stato passivo, «l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall’art. 93, comma 3, n 4, l.fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati» (Cass. n. 33008/2019, n. 25316/2019, n. 10990/2021).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato l’inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti, riportando sia il contenuto dell’istanza di insinuazione al passivo sia dell’opposizione della causa del credito.

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